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Contratto con lo studente

Questa versione del contratto con lo studente è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (d’ora in avanti anche solo Università o Ateneo) in data 11 dicembre 2020 ed ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2021.
Il presente contratto disciplina il rapporto tra l’Università e gli studenti iscritti ai corsi di studio a distanza; unitamente alla Carta dei servizi e al Regolamento didattico d’Ateneo.

Premesso

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è un ente che non persegue uno scopo di lucro e come università non statale, legalmente riconosciuta e autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, concorre a realizzare le finalità pubbliche insite negli artt. 3 e 34 della Costituzione; ed opera, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243, nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che la riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Nel rispetto dell’autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta alle università in generale, il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” attribuisce alle università non statali la facoltà di determinare autonomamente, attraverso la propria attività regolamentare, la tassa d’iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio attivati.

Le somme richieste agli studenti a titolo di tasse o contributi specifici non rappresentano un corrispettivo di contrapposte prestazioni di servizi, ma un concorso individuale alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Università per la realizzazione delle finalità pubbliche suddette (c.d. “contribuzione per studente”), come espressamente previsto dalla legge (art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 e art. 1 comma 252 Legge 11 dicembre 2016 n. 232). Tutti gli importi con le modalità di pagamento e i casi di esonero sono pubblicati nel sito web dell’Ateneo.

Art.1 - Natura e finalità del contratto

Il presente contratto, la cui premessa è parte essenziale, è previsto dall'art. 4 del DM 17 aprile 2003 [GU n. 98 del 29 aprile 2003]. Esso rappresenta l’atto formale con cui lo studente aderisce ai servizi offerti dal corso di studio a distanza da lui prescelto, che l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO eroga nel rispetto dei requisiti generali di cui all’allegato tecnico del DM sopracitato e dei requisiti specifici contenuti nella Carta dei servizi e nel Regolamento didattico d'Ateneo, entrambi pubblicati nel sito web dell’Università.

Il contratto disciplina altresì le modalità di risoluzione del rapporto su richiesta dello studente e garantisce il completamento del suo ciclo formativo.

Art. 2 - Garanzia al diritto allo studio

L’Università garantisce il diritto allo studio di ogni studente iscritto ai suoi corsi a distanza, impegnandosi a organizzare ed erogare i servizi formativi secondo le modalità, i piani di studio e le regole stabilite nella Carta dei servizi, e a rispettare la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti.

L’Università garantisce che il materiale didattico è stato certificato da un’apposita commissione composta da docenti universitari e che la valutazione dello studente avverrà tramite verifiche di profitto svolte dai suoi professori universitari e ricercatori. Le verifiche si svolgono di norma presso le sedi dell’Ateneo, salvo deroghe.

L’Università garantisce il rilascio di titoli di studio di cui all’art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, impegnandosi a mantenere l’accreditamento dei propri corsi di studio a distanza in base ai criteri, ai requisiti e alle procedure previste dal DM 17 aprile 2003.

Art. 3 - Descrizione dei servizi e garanzia della loro fruibilità

L’Università si impegna a fornire le attività e i supporti formativi on line allo studente, in relazione al corso di studio a distanza prescelto da quest’ultimo, descritti nella Carta dei servizi e nel Dossier delle soluzioni tecnologiche e precisamente: Servizi formativi, Servizi Informativi, Servizi di tutoring, Servizi di Biblioteca Intelligente, Servizi di orientamento, Servizi di segreteria amministrativa, Servizi di Ricerca.

L’Università garantisce la massima flessibilità di fruizione dei corsi a distanza, permettendo allo studente sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

L’Università garantisce l’accesso ai servizi formativi agli studenti diversamente abili, impegnandosi ad adottare le misure previste nel Regolamento didattico d’Ateneo e nella Carta dei servizi e mantenerle aggiornate secondo gli standard tecnologici.

L’Università si impegna a mantenere fruibili le attività e i supporti formativi on line con sistematicità, continuità e senza interruzioni.

Art. 4 - Descrizione delle soluzioni tecnologiche e garanzia di usabilità

Lo studente ha accesso ai servizi formativi e ai supporti formativi e informativi del corso di studio a distanza prescelto attraverso i seguenti strumenti: Classe interattiva, piattaforma e-learning, portale web.
L’Università garantisce che questi strumenti, coerentemente a quanto previsto dall’art. 3 del DM 17 aprile 2003, sono caratterizzati da:

  1. l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull’interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
  2. l’impiego del personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
  3. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
  4. l’utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
  5. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Art. 5 - Tasse universitarie e altri contributi, esoneri e rinuncia agli studi

L’Università determina all’inizio di ogni anno accademico le Tasse universitarie e gli altri contributi dovuti dallo studente per il corso di studio prescelto.
Nei casi previsti dalla legge (art. 6 del D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306, art. 9 D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia con L. 24 luglio 1954 n. 722) è riconosciuto allo studente l’esonero totale delle Tasse universitarie o in base a specifiche convenzioni, l’Università può stabilire l’esonero parziale dello studente da questa contribuzione.

A norma del R.D. 04 giugno 1938 n. 1269, lo studente deve versare all’Università le tasse universitarie e gli altri contributi: iscrizione annuale al corso di laurea, trasferimento ad altro ateneo, esami di profitto, esame di laurea,  rinuncia agli studi; i relativi importi sono pubblicati all’interno del sito web dell’Università (https://www.uninettunouniversity.net/it/tasse-universitarie.aspx).

Lo studente che non sia in regola con i pagamenti non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso, né può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica nella parte cui si riferisce il difetto di pagamento, né infine può ottenere il congedo per trasferirsi ad un’altra università.

Ai sensi dell’art. 27 del Regio Decreto sopra citato, lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

Lo studente, in qualsiasi momento, può risolvere il rapporto contrattuale con l’Università comunicando alla segreteria la sua rinuncia agli studi.
La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la sua carriera, fatti salvi i crediti acquisiti; pertanto, lo studente può ottenere il certificato relativo alla carriera precedente, regolarmente percorsa, integrato dall’annotazione attestante la rinuncia agli studi.

Art. 6 - Impegno dello studente

Lo studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti e ordinamenti didattici, nonché della Carta dei servizi e del “Codice etico”, per il raggiungimento dei propri fini didattici e professionali nell'ambito del piano di studi prescelto.

Lo studente che intende sostenere l’esame di profitto per un insegnamento è tenuto, prima di effettuare la prenotazione all’esame, a compilare il questionario “Opinione degli Studenti”. L’invio del questionario è condizione obbligatoria per la prenotazione all’esame. L’Ateneo garantisce che i dati verranno utilizzati in forma anonima.

Lo studente si impegna a seguire le lezioni, le esercitazioni, i seminari e in generale tutte le attività didattiche organizzate dall’Università per il programma-base del Corso di studi.

Lo studente che ha interrotto gli studi senza avervi formalmente rinunciato non può iscriversi ad un’altra università.

Art. 7 - Integrazione di servizi per utenti speciali

Per far fronte alle esigenze legate alle disabilità motorie l’Università garantisce l'accesso all’aula di Piazza Grazioli 17 a Roma. Per far fronte alle esigenze legate alle disabilità visive l’Università garantisce l'accesso ad una postazione di lavoro per disabili visivi (Braille) presso la sede di Corso Vittorio Emanuele II 39, Roma.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto è pari alla permanenza dello studente presso l’Università: fino al completamento del corso di studio o alla sua rinuncia.
L'anno accademico decorre dal giorno della prima immatricolazione e dura un anno solare.